Art. 1 — DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita l'associazione denominata "Unione dei Consoli Onorari d'Italia nel Mondo" (UCOIM), con sede legale in Roma. La sede operativa può essere stabilita anche in altra città italiana, su delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2 — FINALITÀ
L'UCOIM ha lo scopo di promuovere rapporti di colleganza e solidarietà fra i Consoli Onorari d'Italia operanti all'estero, diffondere informazioni utili per l'assolvimento delle funzioni consolari, tutelare la dignità e il prestigio delle missioni consolari italiane nel mondo, e vigilare sulla corrispondenza dello status dei Consoli Onorari alla legislazione internazionale vigente.
Art. 3 — SOCI
I soci dell'UCOIM si dividono in: a) Soci Ordinari: i Consoli Onorari d'Italia in carica all'estero che ne facciano domanda e siano ammessi dal Consiglio Direttivo; b) Soci Onorari: i Consoli cessati dalla carica o personalità che abbiano acquisito meriti particolari verso l'attività dell'Unione, nominati dal Congresso Internazionale su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 4 — AMMISSIONE DEI SOCI
La domanda di ammissione a Socio Ordinario deve essere presentata al Consiglio Direttivo, corredata dalla documentazione attestante la nomina consolare e l'exequatur. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione nella prima riunione utile.
Art. 5 — DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I Soci Ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee e nei Congressi Internazionali, possono essere eletti negli organi sociali e partecipano a tutte le attività dell'Unione. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e al rispetto dello Statuto e delle delibere degli organi sociali.
Art. 6 — PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per: dimissioni volontarie, mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, decadenza dalla carica consolare (per i Soci Ordinari), espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, con diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri.
Art. 7 — ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'UCOIM: il Congresso Internazionale, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Centro Studi.
Art. 8 — CONGRESSO INTERNAZIONALE
Il Congresso Internazionale è l'organo sovrano dell'UCOIM. Si riunisce in via ordinaria ogni due anni e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci o il Consiglio Direttivo. Il Congresso elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9 — CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO
Il Congresso Internazionale è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata ai soci almeno trenta giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione.
Art. 10 — CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale, dal Tesoriere e da un numero variabile di Consiglieri eletti dal Congresso Internazionale. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 11 — PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'UCOIM, convoca e presiede il Congresso Internazionale e il Consiglio Direttivo, vigila sull'esecuzione delle delibere e cura i rapporti istituzionali con il Ministero degli Affari Esteri e le organizzazioni internazionali.
Art. 12 — VICE PRESIDENTI
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. I Vice Presidenti possono essere designati come referenti per specifiche aree geografiche o tematiche.
Art. 13 — SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale cura la gestione amministrativa dell'Unione, redige i verbali delle riunioni, gestisce la corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei soci. Coordina le attività operative e mantiene i rapporti con la Segreteria UCOI.
Art. 14 — TESORIERE
Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Unione, cura la riscossione delle quote associative, predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Congresso Internazionale.
Art. 15 — COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dal Congresso Internazionale. Ha il compito di dirimere le controversie tra i soci e tra i soci e gli organi sociali, nonché di esprimere pareri su questioni di interpretazione dello Statuto.
Art. 16 — COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dal Congresso Internazionale. Controlla la gestione finanziaria dell'Unione e presenta al Congresso una relazione sulla situazione economica e sulla regolarità della contabilità.
Art. 17 — DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Congresso Internazionale con la maggioranza dei due terzi dei presenti.