Statuto UCOI

Statuto dell'Unione dei Consoli Onorari in Italia

Indice degli articoli

Art. 1 — DENOMINAZIONE

È costituita un'associazione non riconosciuta, apartitica e senza scopo di lucro, denominata "Unione dei Consoli Onorari in Italia" (UCOI).

Art. 2 — FINALITÀ

L'UCOI ha le seguenti finalità:

  1. Promuovere rapporti di migliore conoscenza fra i Consoli Onorari operanti in Italia;
  2. Diffondere informazioni utili per l'assolvimento delle funzioni consolari;
  3. Tutelare la dignità e il prestigio delle missioni consolari svolte dai funzionari onorari;
  4. Vigilare sulla corrispondenza dello status dei Consoli Onorari alla legislazione internazionale vigente;
  5. Operare affinché le norme legislative italiane si conformino al diritto consolare internazionale;
  6. Favorire la cooperazione e il dialogo tra Consoli Onorari e istituzioni italiane;
  7. Rappresentare gli interessi della categoria presso le sedi competenti;
  8. Promuovere iniziative umanitarie e di solidarietà internazionale.

Art. 3 — SEDE

L'Unione ha sede in Roma, presso il Circolo degli Esteri, Lungotevere dell'Acqua Acetosa 42.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie e rappresentanze in altre città italiane.

Art. 4 — DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 — COMPOSIZIONE

L'Unione è composta da:

  • Soci effettivi: i Consoli Generali Onorari e i Consoli Onorari di Stati esteri autorizzati ad operare in Italia, che abbiano presentato domanda di adesione e siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo;
  • Soci d'Onore: personalità di particolare rilievo nel campo della diplomazia, del diritto internazionale e delle relazioni consolari, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 — ORGANI

Sono organi dell'Unione:

  1. L'Assemblea Generale;
  2. Il Presidente Effettivo;
  3. Il Presidente Onorario;
  4. Il Presidente Emerito;
  5. Il Segretario Generale;
  6. Il Consiglio Direttivo;
  7. Il Consiglio di Presidenza;
  8. Il Collegio dei Revisori;
  9. Il Collegio dei Probiviri;
  10. Il Centro Studi.

Art. 7 — ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale è l'organo deliberativo dell'Unione. È composta da tutti i soci effettivi e si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge le cariche sociali e delibera su ogni materia di interesse dell'Unione.

Art. 8 — PRESIDENTI

L'Unione prevede tre figure presidenziali:

  • Presidente Effettivo: rappresenta l'Unione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ha la firma sociale. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile;
  • Presidente Onorario: personalità di alto profilo istituzionale, nominato dall'Assemblea. Svolge funzioni di rappresentanza e promozione;
  • Presidente Emerito: titolo conferito dall'Assemblea ai Presidenti Effettivi cessati dalla carica per meriti particolari.

Art. 9 — SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, cura l'organizzazione e l'amministrazione dell'Unione e gestisce i rapporti con gli associati e le istituzioni.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 10 — CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 16 membri, inclusi:

  • Il Presidente Effettivo;
  • 4 Vice Presidenti;
  • Il Segretario Generale;
  • Il Tesoriere;
  • 9 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e delibera a maggioranza dei presenti. Ha competenza su tutte le materie non riservate all'Assemblea.

Art. 11 — CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto da 4 membri:

  • Il Presidente Effettivo;
  • Il Vice Presidente Vicario;
  • Il Segretario Generale;
  • Il Tesoriere.

Ha funzioni esecutive e delibera su questioni urgenti che non possano attendere la convocazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 — COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da 7 membri, di cui un Presidente, un Vice Presidente e 5 Componenti.

Esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Unione, verifica la regolarità della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze contabili, riferendo all'Assemblea.

Art. 13 — COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 7 membri, di cui un Presidente, un Vice Presidente e 5 Componenti.

Ha competenza sulle controversie tra i soci e tra questi e gli organi dell'Unione. Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

Art. 14 — CENTRO STUDI

Il Centro Studi è composto da 7 membri, di cui un Coordinatore, un Vice Coordinatore e 5 Componenti.

Ha il compito di promuovere e coordinare studi e ricerche su tematiche di diritto consolare, relazioni internazionali e funzioni consolari onorarie. Cura la pubblicazione dell'Annuario Diplomatico Consolare e di altri contributi scientifici.

Art. 15 — DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI ED ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Unione sono costituite da:

  • Quote associative annuali;
  • Contributi volontari degli associati;
  • Proventi di attività istituzionali;
  • Erogazioni liberali;
  • Ogni altro provento compatibile con le finalità dell'Unione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 16 — CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'Associazione che non sia di competenza del Collegio dei Probiviri, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 17 — RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e le disposizioni di legge vigenti in materia.

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