Art. 1 — DENOMINAZIONE
È costituita un'associazione non riconosciuta, apartitica e senza scopo di lucro, denominata "Unione dei Consoli Onorari in Italia" (UCOI).
Art. 2 — FINALITÀ
L'UCOI ha le seguenti finalità:
- Promuovere rapporti di migliore conoscenza fra i Consoli Onorari operanti in Italia;
- Diffondere informazioni utili per l'assolvimento delle funzioni consolari;
- Tutelare la dignità e il prestigio delle missioni consolari svolte dai funzionari onorari;
- Vigilare sulla corrispondenza dello status dei Consoli Onorari alla legislazione internazionale vigente;
- Operare affinché le norme legislative italiane si conformino al diritto consolare internazionale;
- Favorire la cooperazione e il dialogo tra Consoli Onorari e istituzioni italiane;
- Rappresentare gli interessi della categoria presso le sedi competenti;
- Promuovere iniziative umanitarie e di solidarietà internazionale.
Art. 3 — SEDE
L'Unione ha sede in Roma, presso il Circolo degli Esteri, Lungotevere dell'Acqua Acetosa 42.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie e rappresentanze in altre città italiane.
Art. 4 — DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 5 — COMPOSIZIONE
L'Unione è composta da:
- Soci effettivi: i Consoli Generali Onorari e i Consoli Onorari di Stati esteri autorizzati ad operare in Italia, che abbiano presentato domanda di adesione e siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo;
- Soci d'Onore: personalità di particolare rilievo nel campo della diplomazia, del diritto internazionale e delle relazioni consolari, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 6 — ORGANI
Sono organi dell'Unione:
- L'Assemblea Generale;
- Il Presidente Effettivo;
- Il Presidente Onorario;
- Il Presidente Emerito;
- Il Segretario Generale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio di Presidenza;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Centro Studi.
Art. 7 — ASSEMBLEA
L'Assemblea Generale è l'organo deliberativo dell'Unione. È composta da tutti i soci effettivi e si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge le cariche sociali e delibera su ogni materia di interesse dell'Unione.
Art. 8 — PRESIDENTI
L'Unione prevede tre figure presidenziali:
- Presidente Effettivo: rappresenta l'Unione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ha la firma sociale. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile;
- Presidente Onorario: personalità di alto profilo istituzionale, nominato dall'Assemblea. Svolge funzioni di rappresentanza e promozione;
- Presidente Emerito: titolo conferito dall'Assemblea ai Presidenti Effettivi cessati dalla carica per meriti particolari.
Art. 9 — SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, cura l'organizzazione e l'amministrazione dell'Unione e gestisce i rapporti con gli associati e le istituzioni.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea con funzioni di segretario verbalizzante.
Art. 10 — CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 16 membri, inclusi:
- Il Presidente Effettivo;
- 4 Vice Presidenti;
- Il Segretario Generale;
- Il Tesoriere;
- 9 Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e delibera a maggioranza dei presenti. Ha competenza su tutte le materie non riservate all'Assemblea.
Art. 11 — CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza è composto da 4 membri:
- Il Presidente Effettivo;
- Il Vice Presidente Vicario;
- Il Segretario Generale;
- Il Tesoriere.
Ha funzioni esecutive e delibera su questioni urgenti che non possano attendere la convocazione del Consiglio Direttivo.
Art. 12 — COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da 7 membri, di cui un Presidente, un Vice Presidente e 5 Componenti.
Esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Unione, verifica la regolarità della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze contabili, riferendo all'Assemblea.
Art. 13 — COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da 7 membri, di cui un Presidente, un Vice Presidente e 5 Componenti.
Ha competenza sulle controversie tra i soci e tra questi e gli organi dell'Unione. Le decisioni del Collegio sono inappellabili.
Art. 14 — CENTRO STUDI
Il Centro Studi è composto da 7 membri, di cui un Coordinatore, un Vice Coordinatore e 5 Componenti.
Ha il compito di promuovere e coordinare studi e ricerche su tematiche di diritto consolare, relazioni internazionali e funzioni consolari onorarie. Cura la pubblicazione dell'Annuario Diplomatico Consolare e di altri contributi scientifici.
Art. 15 — DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI ED ECONOMICHE
Le risorse economiche dell'Unione sono costituite da:
- Quote associative annuali;
- Contributi volontari degli associati;
- Proventi di attività istituzionali;
- Erogazioni liberali;
- Ogni altro provento compatibile con le finalità dell'Unione.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, amministratori e altri componenti degli organi sociali.
Art. 16 — CLAUSOLA ARBITRALE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'Associazione che non sia di competenza del Collegio dei Probiviri, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo dal Presidente del Tribunale di Roma.
Art. 17 — RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e le disposizioni di legge vigenti in materia.